Omeopatia e giurisprudenza

Samuel_Hahnemann

(sentenza del 10 Settembre 2007 della Corte di Cassazione)

Il senso di questa sentenza non ha natura cautelativa verso la persona, come dovrebbe a ragione lo stato sovrintendere, bensì, ha un unico scopo di preservare una casta legata a norme obsolete del R.D. del 1930, e che nemmeno tangentopoli è riuscita a scalfire.

Rivolgo una domanda ai sostenitori dell’omeopatia: come può un medico allopatico prescrivere un RIMEDIO (SIC !) OMEOPATICO senza conoscere la materia medica omeopatica? Oppure, pensate che l’omeopatia si debba prescrivere dietro presentazione del rimedio da parte “dell’informatore medico scientifico”, anche senza conoscere il contenuto, magari ricordando il solo nome di fantasia della specialità medicinale, con tutti i benefici e gadget riservatogli? Ebbene, quando Samuel Hahnemann si tolse il camice, in modo simbolico, si spogliò della veste di medico allopatico e asserì: ” con questa medicina e con questi medicinali non posso curare”, inventò un nuova medicina ed una semeiotica omeopatica del tutto diversa dalla semeiotica medica.

Quindi, se il medico non ha conseguito una formazione specifica in omeopatia, non ha la competenza per prescrivere un RIMEDIO OMEOPATICO, all’uopo, diventa egli stesso un pericolo per la salute della persona. E’ il momento di uscire dal provincialismo e dare al medico quel che è del medico ed agli italiani la giusta figura di OMEOPATA, con la giusta formazione di omeopata e come in tutti i paesi civili non necessariamente di medico omeopata.

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